Il Ministero dell’Università ha pubblicato nella pagina dedicata all’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea delle FAQ utili per orientare gli interessati. C’è anche una FAQ specifica che riguarda il TFA sostegno.
La nuova legge in vigore consente infatti l’iscrizione di ciascuno studente, contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.
Al contempo, il nuovo provvedimento vieta l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.
È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
Secondo la ratio del legislatore, la doppia iscrizione deve essere agevolata. Il D.M. n. 930/2022 prevede che le Università disciplinino nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali “per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”. Si rappresenta che l’autonomia è da esercitare nell’ambito della cornice normativa: eventuali condizioni dovrebbero essere inserite sulla base di motivazioni didattico-formative.
I corsi interateneo nazionali, da un punto di vista amministrativo, sono qualificati con unico corso di studi. Pertanto l’iscrizione ad un secondo corso ai sensi della legge n. 33 del 2022 è consentita.
No, il collegio dei docenti non può precludere l’iscrizione ad un secondo corso di studi in quanto la legge 33/2022 prevede espressamente la possibilità di iscrizione al dottorato e ad altro corso di studi.
Tenuto conto dell’art. 2, comma 7, del D.M. 930/2022 “Restano ferme le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e la disciplina che prevede il rilascio di titoli congiunti nel caso di corsi di studio interateneo nazionali”, la regola dei 2/3 nella fattispecie non si applica.
Tale possibilità è consentita dall’articolo 2, comma 3, del DM n. 930 del 2022.
Sì. Si fa presente che tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sono attivate con riferimento all’accademico precedente rispetto a quello in essere rispetto agli altri corsi di studio. La circostanza che le scuole di specializzazione siano attivate con riferimento all’anno accademico precedente non rileva rispetto all’applicazione della legge n. 33/2022.
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