Valditara: “È stato firmato il DPCM sulla formazione dei docenti della Secondaria di I e II grado. Finalmente varata una riforma attesa da oltre un anno.”
Come appena annunciato dal Presidente del consiglio dei ministri e Ministro dell’istruzione e del merito Valditara, è recentemente stato promulgato, approvato e firmato il nuovo DPCM che disciplina una rinnovata formazione dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado.
Essi riguarderebbero in particolar modo l’abilitazione di tali docenti tramite un percorso formativo standard che prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU/CFA. Essa prevede come scopo attuale una certificazione più accurata ed efficace di coloro poi preposti all’insegnamento con l’intento di rendere più accreditato, in maniera efficace, il percorso disciplinare didattico e di formazione di ciascun docente, già abilitato o prossimo a tale riconoscimento. Questo DPCM, inoltre, si rivelerebbe essenziale nell’ottica di una riforma più ampia a livello generale del sistema scolastico italiano, come una delle pietre miliari per un nuovo punto di riferimento per famiglie e studenti.
La riforma è stata promulgata in accordo con la Commissione Europea sulla base di molteplici suggerimenti e indicazioni sia da parte di differenti Organizzazioni sindacali che di organi consultivi che rappresenterebbero il mondo della scuola e quello accademico. Inoltre, come sottolineato dallo stesso Ministro dell’Istruzione e del Merito, tale riforma consentirebbe di avviare i percorsi universitari già nel prossimo anno accademico e, in coordinamento con le altre procedure di reclutamento, i concorsi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR.
Si sa per certo che il percorso formativo standard prevede l'acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU)/Crediti Formativi Accademici (CFA). Altre opzioni riguardano ulteriori percorsi alternativi, ciascuno da 30 o 36 crediti formativi; essi sono rivolti a chi ha già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici oppure ha conseguito 24 CFU/CFA in base al precedente ordinamento.
Inoltre, è previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti. Infine, tutti i nuovi percorsi si concluderanno con un esame finale. Esso prevede sia una prova scritta insieme ad una lezione simulata; il superamento di tali prove provvederà a garantire il conseguimento della formazione professionalizzante prevista dagli standard minimi del docente abilitato grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
Importante sottolineare che i percorsi formativi saranno poi oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
Nello specifico, l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale si compone dunque di non meno dei sessanta CFU o CFA e per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe corrisponde ad almeno dodici ore. Possono accedere all’offerta formativa coloro che sono in possesso dei titoli di studio di Università oppure di Istituzioni AFAM facentesi al Decreto legislativo. Possono, altresì, accedere all’offerta formativa coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli del Decreto legislativo. Invece i vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale devono conseguire trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono infine la prova finale.
Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 60 per cento. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o Accademici possono essere riconosciuti come da decreto. Il CSPI per maggiore chiarezza propone la seguente integrazione del primo periodo: “Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”.
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata; la prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. Invece la lezione simulata ha una durata massima di quarantacinque minuti, senza contare eventuali tempi aggiuntivi, e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa e comprensiva.
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.