A che punto è il Concorso straordinario? Numerose commissioni hanno pubblicato l’elenco dei docenti che hanno superato la prova scritta, adesso verranno valutati i titoli e quindi pubblicate le graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2021/2022.
Alcuni docenti avranno la retrodatazione giuridica del ruolo a partire dal 1° settembre 2020. Si tratta di quei 20.000 posti accantonati in occasione delle immissioni in ruolo dello scorso anno e che sarebbero stati a disposizione se il concorso fosse stato espletato in tempo.
Dopo il concorso straordinario: come si consegue l’abilitazione
La procedura di abilitazione dovrebbe essere definita da un decreto MIUR, che però non è ancora stato pubblicato.
In ogni caso essa prevede:
- graduatoria con punteggio dato dalla prova scritta + titoli di cultura
- immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti, aumentati a 32.000 con il DD n. 783 dell’08 luglio 2020, di cui il Ministero Azzolina ha accantonato circa 20mila posti con decorrenza giuridica al 1° settembre 2020 [i vincitori possono comunque conseguire l’abilitazione prima del ruolo se hanno una supplenza al 30 giugno – 31 agosto]
- conseguimento dei 24 CFU (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato
- prova orale da superarsi con 7/10
- conseguimento dell’abilitazione a fine anno prova
La legge 159/2019 prevedeva inoltre
Elenco non graduato
Comprende i docenti con requisiti per la scuola statale che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta ma non sono rientrati in graduatoria e i docenti delle scuole paritarie, docenti di ruolo che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta.
I docenti dell’elenco graduato potranno conseguire l’abilitazione:
- se hanno un contratto a tempo indeterminato oppure una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali, Istruzione e Formazione Professionale o paritarie (previa regolarità versamento contributi) Non c’è scadenza
- conseguono i 24 CFU
- Superano la prova orale per il conseguimento dell’abilitazione. La prova orale si svolgerà prima della valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova e dovrà essere superata con il punteggio di sette decimi
- contenuti e modalità della prova saranno definiti con decreto. I comitati di valutazione sono integrati con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza né rimborsi spese.
L’elenco graduatorie comprendeva anche i docenti delle scuole paritarie e le scuole di Istruzione e Formazione Professionale perché il Ministero ha bandito la procedura di abilitazione ma non ha mai svolto la prova di selezione.
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