Il tribunale di Torino accoglie il ricorso presentato da Anief per far valere la Carta del docente anche ad un docente precario. Il giudice gli dà ragione e concede anche 3mila euro di risarcimento per gli anni precedenti.
La sentenza del CdS, n.1842/2022, ha fatto scuola colmando una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari per l’acquisto di strumenti, risorse e opportunità di formazione in servizio.
La sentenza odierna ha assegnato al docente che aveva presentato ricorso i 500 euro dell’annualità corrente, più quelli delle cinque supplenze annuali precedenti, per un totale di 3mila euro di risarcimento.
Nella sentenza si legge che “il docente a tempo determinato” deve avere il “beneficio della Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente”.
La sentenza patrocinata dall'ANIEF ricorda che la Carta del Docente – introdotta dall’articolo 1 comma 121 della L. 107/2015 – è “un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.
Il giudice del Tribunale di Torino ricorda che “il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l’esclusione da parte del Ministero dell’Istruzione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico”.
In conclusione, “deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2020/21 della complessiva somma di € 3.000 (€ 500 per ciascun anno), oltre accessori come per legge”.