E' trascorso quasi un mese dal 25 maggio, ovvero da quando è entrata in vigore la GDPR, a nuova normativa sulla privacy.
Il web magazine “Agenda Digitale” prova a fare un primo bilancio del ruolo di DPO (Data protection officer): come tutte le nuove professioni, non sono pochi i fraintendimenti, le difficoltà e le sfide che il DPO deve affrontare per proteggere i dati personali dell'azienda per la quale lavora.
Compiti del Dpo: competenze e malintesi
Alcune aziende ritengono che il DPO abbia tra le sue funzioni quella di provvedere completamente all’attività di adeguamento alla nuova normativa.
Per questo motivo, attribuiscono al Dpo una serie di adempimenti che il titolare del trattamento avrebbe dovuto compiere tra il maggio 2016 e il maggio 2018. “Questo tipo di approccio – scrive Agenda Digitale - non rispetta il dettato dell’art. 37 del GDPR ed è potenzialmente pericoloso per due ragioni.La prima è di natura pratica: se il DPO si deve occupare dell’adeguamento, rischia di non aver tempo di svolgere alcune attività fondamentali in questa fase iniziale quali la formazione/informazione, la sorveglianza e la collaborazione nelle DPIA (valutazione d'impatto sulla protezione dati).
La seconda, di natura più giuridica, è che alcune attività non possono essere demandate ad un soggetto che avrebbe il compito di “sorvegliare l’osservanza del regolamento”: altrimenticontrollore e controllato rischiano di coincidere. Una possibile soluzione è quella di definire al titolare del trattamento i compiti previsti dall’articolo 37 del GDPR, cogliendo l’occasione per formalizzare un piano di attività (Gantt) che rappresenti in modo chiaro al titolare del trattamento le attività da svolgere per garantire l’osservanza del regolamento.
La valutazione d'impatto sul trattamento dei dati
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA, “Data Protection Impact assessment”) è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità al regolamento europeo e i rischi legati al trattamento dei dati. Per Agenda Digitale “si sostanzia in un’analisi dettagliata dei rischi legati ad uno specifico trattamento che comprenda anche un’analisi tecnico giuridica sulle misure da affrontare per mitigare tale rischio. La collaborazione nella conduzione di una DPIA presuppone un lavoro di coordinamento nel quale devono essere messe in campo diverse competenze che solo una società di grosse dimensioni può reperire al proprio interno. Molto spesso, tuttavia, tali risorse devono essere trovate all’esterno”.
Le risorse economiche per il DPO
Come in tutte le professioni aventi una funzione di controllo e vigilanza questo è sicuramente un tasto dolente. Nelle linee guida pubblicate lo scorso aprile dal Gruppo europeo dei Garanti si ribadisce che l’articolo 38, paragrafo 2, del GDPR obbliga il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento a sostenere il DPO “fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica. Tali risorse non sono solo economiche, ma anche di struttura interna e di tempo necessario a svolgere i propri compiti”.
Il mancato rispetto del requisito previsto dall’articolo 38 rischia quindi di vanificare il ruolo del DPO soprattutto in questa fase iniziale. Una volta avviato un processo virtuoso e organizzato di gestione del dato personale all’interno di una realtà aziendale, le richieste in termini economici e di risorse fatte da un DPO diminuiranno progressivamente nel tempo.
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